Il Vaticano stabilisce che non si potrà più essere presidente a vita di una associazione
Un decreto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, approvato “in forma specifica” da papa Francesco mette un limite di 10 anni negli organi di governo delle associazioni internazionali. “Non di rado la mancanza di limiti ai mandati di governo favorisce, in chi è chiamato a governare, forme di appropriazione del carisma, personalismi, accentramento”.
Città del Vaticano (AsiaNews) – Non sarà più possibile restare a tempo indeterminato a capo di una associazione internazionale di laici, a meno che non se ne sia il fondatore. E’ la novità di maggior rilievo del decreto, pubblicato oggi, “Le associazioni di fedeli” che disciplina l’esercizio del governo nelle associazioni internazionali di fedeli, private e pubbliche, e negli altri enti con personalità giuridica soggetti alla vigilanza diretta del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, approvato “in forma specifica” da papa Francesco.
Il provvedimento, che entrerà in vigore tra tre mesi, nasce, spiega una nota esplicativa dello stesso Dicastero, dalla considerazione che “non di rado la mancanza di limiti ai mandati di governo favorisce, in chi è chiamato a governare, forme di appropriazione del carisma, personalismi, accentramento delle funzioni nonché espressioni di autoreferenzialità, che facilmente cagionano gravi violazioni della dignità e della libertà personali e, finanche, veri e propri abusi”. In proposito, un articolo che compare oggi sull’“Osservatore Romano” a firma di padre Ulrich Rhode, decano della Facoltà di diritto canonico della Pontificia università gregoriana, fa riferimento a “esperienze negative che si sono verificate nel caso di associazioni che hanno conservato le stesse persone negli incarichi di governo per molto tempo”. Laddove, “il ricambio generazionale degli organi di governo mediante la rotazione delle responsabilità direttive, apporta grandi benefici alla vitalità dell’associazione: è opportunità di crescita creativa e spinta per l’investimento formativo; rinvigorisce la fedeltà al carisma; dà respiro ed efficacia all’interpretazione dei segni dei tempi; incoraggia modalità nuove e attuali di azione missionaria”.
In concreto, “I mandati nell’organo centrale di governo a livello internazionale possono avere la durata massima di cinque anni ciascuno” e “La stessa persona può ricoprire un incarico nell’organo centrale di governo a livello internazionale per un periodo massimo di dieci anni consecutivi”. “La rielezione è possibile solo dopo una vacanza di un mandato”. Il principio ha una eccezione, che riguarda i fondatori delle associazioni che il Dicastero può dispensare dai limiti indicati.
Il Decreto riguarda le “associazioni internazionali di fedeli riconosciute o erette dalla Sede Apostolica e soggette alla vigilanza diretta del Dicastero”, ossia quelle che a livello internazionale si propongano un fine di carità o di pietà, oppure che si propongano l'incremento della vocazione cristiana nel mondo, ma padre Rhode sottolinea “l’opportunità” che le associazioni diocesane e nazionali si adeguino alle sue prescrizioni.
Nelle norme si fa riferimento all’“organo centrale di governo a livello internazionale” (artt. 1 e 2), ossia all’organo che governa l’intera associazione e che include il “moderatore” (art. 2 §§ 3-4). Il termine “organo centrale di governo a livello internazionale”, è nuovo e fa riferimento a un organo collegiale che include il moderatore e che dovrebbe essere scelto con una elezione. Nell’ambito di tale organo gli statuti di ciascuna istituzione determinano la relazione giuridica fra il moderatore e l’intero organo centrale di governo.
Il diritto canonico prevede limitazioni del diritto delle associazioni di scegliere i propri moderatori: per esempio, alle associazioni pubbliche finalizzate direttamente all’esercizio dell’apostolato è fatto divieto di scegliere come moderatori persone “che occupano compiti direttivi nei partiti politici” (can. 317 § 4).
Nell’articolo dell’“Osservatore Romano”, infine, si precisa che, oltre alle 109 entità riconosciute o erette dal Dicastero, il Decreto si applica (ad eccezione dell’Art. 3 sulle procedure di elezione) anche ad altri enti soggetti alla vigilanza del Dicastero, tra cui il Cammino neocatecumenale, l’Organismo internazionale di Servizio del Sistema delle cellule parrocchiali di evangelizzazione, l’Organismo mondiale dei Cursillos de Cristiandad e il Catholic Charismatic Renewal International Service (CHARIS).
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