Un cristiano multato con sette anni di stipendio: possiede un film su Gesù
Tashkent (AsiaNews/Agenzie) - Un tribunale nella capitale uzbeka Tashkent ha giudicato Murat Jalalov, cristiano protestante, colpevole di possedere la copia di un film su Gesù. Jalalov ha evitato di andare in prigione per quindici giorni, e gli è stata invece comminata una pesante multa, tre milioni e 164mila Soms, che equivalgono a 1.400 euro. Dal 1° dicembre 2009 il salario minimo mensile è di 37mila 680 Soms, cioè circa 20 euro. La multa corrisponde perciò a sette anni di salario minimo nel Paese, che ha alti tassi di povertà. Jalalov ha detto che non aveva soldi per pagare una multa così elevata. Gli è stato risposto che non avrebbe potuto riavere il suo passaporto fino all’estinzione del debito.
Multare persone che conducono attività religiose considerate “illegali” è un’abitudine diffusa in Uzbekistan, dove i controlli sono effettuati dall’onnipresente National Security Service (NSS), la polizia segreta. Persone sono state multate perché offrivano materiale religioso per strada; un uomo – personalmente non credente – è stato multato perché si è rifiutato di fornire l’indirizzo di suo figlio, che la polizia cercava a causa della sua attività religiosa. I Testimoni di Geova hanno detto a “Forum 18”, un’organizzazione di difesa dei diritti umani, che più di cento multe sono state comminate a membri delle loro comunità nel solo 2010. L’Uzbekistan, anche se sostiene di essere impegnato nella difesa dei diritti umani, proibisce ogni attività religiosa che non ha il permesso dello Stato. Di recente cinque membri di una congregazione battista di Samarcanda sono stati multati pesantemente.
Il 29 settembre scorso, cinque agenti di polizia hanno fatto irruzione a casa Jalalov, e hanno confiscato 75 dvd e cd. Fra i essi, un film sulla vita di Gesù realizzato dalla Campus Crusade for Christ, in uzbeko. Tutto il materiale fu inviato per l’analisi al Comitato degli Affari Religiosi. Lo stesso giorno giunse la risposta: il film sulla vita di Gesù “avrebbe potuto essere usato per scopi missionari fra le popolazioni locali”, e perciò non era fra quelli a cui poteva essere dato il permesso di ingresso nel Paese. L’articolo 216-2 del Codice Penale proibisce “attrarre i fedeli di una fede verso un’altra, proselitismo, e altre attività missionarie”, e punisce i trasgressori con un massimo di tre anni di prigione.