Propaganda Fide e la scomunica di p. Lei Shiyin
La Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli spiega cause ed effetti della scomunica di p. Lei Shiyin, ordinato senza il mandato del papa lo scorso 29 giugno. Egli non può celebrare riti cattolici e non può governare la diocesi. La possibile cancellazione della scomunica e il perdono della Santa Sede non lo rendono automaticamente vescovo. I vescovi che hanno partecipato all’ordinazione sono ritenuti scomunicati a meno che non provino in modo evidente di essere stati costretti o forzati al gesto. Un appello alla preghiera per i vescovi alla vigilia di un’altra ordinazione episcopale illecita a Shantou.
Città del Vaticano (AsiaNews) – Su richiesta di molti fedeli, sacerdoti e vescovi della Cina, la Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli ha pubblicato oggi una precisazione per chiarire la situazione in cui si trovano i vescovi che hanno partecipato all’ordinazione illecita di Leshan lo scorso 29 giugno (v. 29/06/2011 Leshan, sette vescovi legittimi all’ordinazione episcopale senza mandato del papa). Costruito su domande e risposte, come un piccolo catechismo, la precisazione ha “solo” motivi pastorali, anche se nel profondo rispetto del diritto canonico. La precisazione di oggi chiarisce la precedente dichiarazione della Santa Sede sull’ordinazione di Leshan, (v. 04/07/2011 La Santa Sede condanna l’ordinazione episcopale di Leshan). In essa si ricordava al vescovo ordinato (p. Lei Shi Yin) e agli altri sette vescovi ordinanti di essere incorsi nella scomunica.
Nelle risposte alle domande di oggi, si precisa quali sono le cause e gli effetti della scomunica e come è possibile cancellarla. Si precisa anche che p. Lei, anche senza la scomunica, non può essere considerato vescovo della Chiesa cattolica.
Ma soprattutto si domanda a sacerdoti e fedeli della Cina di continuare a pregare per i loro pastori.
Ecco il testo completo delle precisazioni, pubblicato anche su: http://catholicsinchina.blogspot.com/. Esso compare alla vigilia di un’altra annunciata ordinazione episcopale illecita a Shantou (Guangdong).
Questa è una risposta della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli a domande poste da fedeli in Cina a proposito della Dichiarazione della Santa Sede (04.07.2011) sulla ordinazione episcopale illegittima di Leshan (29.06.2011).
La risposta data qui è solo per preoccupazione pastorale.
Nell’articolazione della risposta sono stati sentiti alcuni esperti di Diritto canonico.
A proposito di padre. Paul Lei Shiyin
1. Padre Paul Lei Shiyin è ora nella condizione di scomunica latae sententiae?
Sì. Con l’atto di ricevere l’ordinazione episcopale senza il mandato pontificio, padre Lei è incorso nella scomunica latae sententiae (V. Can. 1382) che è inoltre pubblicamente “dichiarata” dalla Santa Sede. La scomunica è una forma molto grave di pena nella Chiesa, che esclude la persone scomunicata dalla comunione visibile dei fedeli.
2. Che cosa significa una pubblica dichiarazione di questo tipo?
Una pubblica dichiarazione della pena latae sententiae nella Chiesa ha lo scopo di rendere chiaro al reo che egli è incorso nella sanzione canonica prevista, e rendere noto ai fedeli la situazione canonico del reo. Nel caso presente, ha anche lo scopo di ammonire padre Lei a pentirsi, prima di tutto riavvicinandosi alla Santa Sede (Can. 1382). Al tempo stesso, questo pubblica dichiarazione chiede che una vigorosa azione sia presa dalla Chiesa in Cina (cioè vescovi, sacerdoti, religiosi e laici) per resistere a ogni forma di ordinazione episcopale illegittima. Una scomunica dichiarata è il “obbligo” per la Santa Sede, se le circostanze obbligano in ogni tempo e sopra tutto quando il bene delle anime è seriamente in gioco.
3. La scomunica significa essere espulsi dalla Chiesa?
No. La Chiesa ha dimensione a un tempo dimensioni visibile sociali e invisibili mistiche. La persone scomunicata entro certi limiti è esclusa dalla partecipazione attiva alla vita della comunità cattolica in senso visibile sociale, con tutti i suoi effetti giuridici (Can. 1331). La stessa persona, in virtù del battesimo, rimane membro della Chiesa – il corpo mistico di Cristo. Questa è la ragione per cui può ancor riavvicinarsi alla Santa Sede che è l’unico luogo dove può recarsi per la riconciliazione.
4. Quali sono gli effetti giuridici del Canone 1331?
Alla persona scomunicata è vietato celebrare la Santa Messa, amministrare e ricevere sacramenti o assumere qualsiasi ufficio ecclesiale. Egli, benché ordinato vescovo, non ha il potere di governare la diocesi. Di conseguenza sacerdoti e fedeli (Eccettuate per gravi motivi, ad esempio in punto di morte) non solo debbono evitare di ricevere sacramenti da lui, ma debbono anche tenerlo lontano dalla celebrazione di qualsiasi tip di liturgia o cerimonia ecclesiale e sospendere la liturgia o la cerimonia nel caso che egli non dovesse rispettare il divieto. In breve, questa pena priva la persona scomunicata da alcuni beni spirituali, cosicché attraverso questa pena “medicinale” possa presto arrivare a un reale pentimento.
5. Il p. Lei può essere perdonato?
Sì. La “pubblica dichiarazione” è in funzione proprio di questo. P. Lei deve subito mettersi in contatto con la santa Sede per il perdono. Quindi, egli dovrà attuare in modo meticoloso le istruzioni che a lui verranno date dalla Santa Sede. In seguito, il Santo Padre, basandosi sul suo vero pentimento, cancella la scomunica. Fino ad allora, egli rimane scomunicato.
6. Quando la scomunica è cancellata, p. Lei può esercitare automaticamente il ministero episcopale?
No, non può. La cancellazione della scomunica è una cosa; la nomina episcopale è un’altra. Queste due cose sono distinte. La Santa Sede ha già detto che per alcune ragioni serie p. Lei non può essere nominato vescovo. In altre parole, anche se la sua scomunica viene cancellata, egli non ha alcun diritto ad agire come vescovo, a indossare le insegne vescovili, e ad essere chiamato vescovo.
Riguardo ai vescovi consacranti
7. Qual è lo status attuale dei sette vescovi consacranti?
Essi si sono esposti alle gravi sanzioni canoniche previste dalla legge della Chiesa (v. Dichiarazione del 4/7/2011). Ciò significa che “quando una violazione esterna è avvenuta, l’imputabilità è presunta, a meno che non appaia altrimenti in modo evidente” (Can. 1321, 3). La “imputabilità presunta” significa che c’è una ragione sufficiente per riconoscere che, attraverso l’ordinazione episcopale illegittima, questi vescovi hanno commesso di fatto un grave atto di indisciplina e perciò si presume che essi siano incorsi nella scomunica, a meno che sia provato il contrario.
8. Possono continuare il loro normale ministero episcopale?
No, essi non potrebbero, fino a che la loro “presunta imputabilità” non viene cancellata.
9. Cosa dovrebbero fare?
Prima di tutto, è loro dovere mettersi subito in contatto con la Santa Sede per [chiedere] il perdono e spiegare le ragioni per le quali essi hanno partecipato all’ordinazione episcopale illegittima, e attendere la risposta della Santa Sede.
10. E se un vescovo consacrante in coscienza pensa che egli non è incorso nella scomunica?
“Coscienza” è un luogo sacro, dove il vescovo in questione è tenuto ad essere onesto con Dio. Ma le altre persone non riescono a vedere la sua coscienza. Fino a che la “presunta imputabilità” non è cancellata, il vescovo in questione deve astenersi da ogni ministero pubblico. Intanto, egli rimane obbligato a mettersi in contatto con la Santa Sede.
11. Preti e fedeli dovrebbero evitare di ricevere i sacramenti amministrati da lui?
Sì, essi dovrebbero evitarlo, non perché preti e fedeli siano in posizione di giudicare la coscienza del vescovo in questione, ma perché la “presunta imputabilità” non è ancora cancellata.
12. Se la “presunta imputabilità” di un vescovo consacrante non è ancora cancellata, cos’altro possono fare sacerdoti e fedeli?
Prima di tutto, essi devono rimanere saldi nella loro fede e vigilare, conservando l’unità della comunità. Verso il vescovo con “presunta imputabilità”, sacerdoti e fedeli sono incoraggiati a pregare per lui e a ricordargli, quando è necessario, l’insegnamento della Chiesa. Le ordinazioni episcopali illegittime non solo violano in modo serio la disciplina, o offuscano la dottrina; soprattutto e in profondità esse feriscono la comunione della Chiesa.
È di estrema importanza pregare perché i nostri pastori siano sempre rafforzati e accompagnati dal Signore. In effetti, in Cina, vi sono vescovi ammirevoli. “Dobbiamo ringraziare il Signore – ha detto il Santo Padre – per questa presenza costante e sofferta di Vescovi, che hanno ricevuto l’ordinazione episcopale in conformità con la tradizione cattolica, vale a dire in comunione con il Vescovo di Roma, Successore di Pietro, e per mano di Vescovi, validamente e legittimamente ordinati, nell’osservanza del rito della Chiesa cattolica”.
(Benedetto XVI, Lettera alla Chiesa in Cina, n. 8).
Nelle risposte alle domande di oggi, si precisa quali sono le cause e gli effetti della scomunica e come è possibile cancellarla. Si precisa anche che p. Lei, anche senza la scomunica, non può essere considerato vescovo della Chiesa cattolica.
Ma soprattutto si domanda a sacerdoti e fedeli della Cina di continuare a pregare per i loro pastori.
Ecco il testo completo delle precisazioni, pubblicato anche su: http://catholicsinchina.blogspot.com/. Esso compare alla vigilia di un’altra annunciata ordinazione episcopale illecita a Shantou (Guangdong).
Questa è una risposta della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli a domande poste da fedeli in Cina a proposito della Dichiarazione della Santa Sede (04.07.2011) sulla ordinazione episcopale illegittima di Leshan (29.06.2011).
La risposta data qui è solo per preoccupazione pastorale.
Nell’articolazione della risposta sono stati sentiti alcuni esperti di Diritto canonico.
A proposito di padre. Paul Lei Shiyin
1. Padre Paul Lei Shiyin è ora nella condizione di scomunica latae sententiae?
Sì. Con l’atto di ricevere l’ordinazione episcopale senza il mandato pontificio, padre Lei è incorso nella scomunica latae sententiae (V. Can. 1382) che è inoltre pubblicamente “dichiarata” dalla Santa Sede. La scomunica è una forma molto grave di pena nella Chiesa, che esclude la persone scomunicata dalla comunione visibile dei fedeli.
2. Che cosa significa una pubblica dichiarazione di questo tipo?
Una pubblica dichiarazione della pena latae sententiae nella Chiesa ha lo scopo di rendere chiaro al reo che egli è incorso nella sanzione canonica prevista, e rendere noto ai fedeli la situazione canonico del reo. Nel caso presente, ha anche lo scopo di ammonire padre Lei a pentirsi, prima di tutto riavvicinandosi alla Santa Sede (Can. 1382). Al tempo stesso, questo pubblica dichiarazione chiede che una vigorosa azione sia presa dalla Chiesa in Cina (cioè vescovi, sacerdoti, religiosi e laici) per resistere a ogni forma di ordinazione episcopale illegittima. Una scomunica dichiarata è il “obbligo” per la Santa Sede, se le circostanze obbligano in ogni tempo e sopra tutto quando il bene delle anime è seriamente in gioco.
3. La scomunica significa essere espulsi dalla Chiesa?
No. La Chiesa ha dimensione a un tempo dimensioni visibile sociali e invisibili mistiche. La persone scomunicata entro certi limiti è esclusa dalla partecipazione attiva alla vita della comunità cattolica in senso visibile sociale, con tutti i suoi effetti giuridici (Can. 1331). La stessa persona, in virtù del battesimo, rimane membro della Chiesa – il corpo mistico di Cristo. Questa è la ragione per cui può ancor riavvicinarsi alla Santa Sede che è l’unico luogo dove può recarsi per la riconciliazione.
4. Quali sono gli effetti giuridici del Canone 1331?
Alla persona scomunicata è vietato celebrare la Santa Messa, amministrare e ricevere sacramenti o assumere qualsiasi ufficio ecclesiale. Egli, benché ordinato vescovo, non ha il potere di governare la diocesi. Di conseguenza sacerdoti e fedeli (Eccettuate per gravi motivi, ad esempio in punto di morte) non solo debbono evitare di ricevere sacramenti da lui, ma debbono anche tenerlo lontano dalla celebrazione di qualsiasi tip di liturgia o cerimonia ecclesiale e sospendere la liturgia o la cerimonia nel caso che egli non dovesse rispettare il divieto. In breve, questa pena priva la persona scomunicata da alcuni beni spirituali, cosicché attraverso questa pena “medicinale” possa presto arrivare a un reale pentimento.
5. Il p. Lei può essere perdonato?
Sì. La “pubblica dichiarazione” è in funzione proprio di questo. P. Lei deve subito mettersi in contatto con la santa Sede per il perdono. Quindi, egli dovrà attuare in modo meticoloso le istruzioni che a lui verranno date dalla Santa Sede. In seguito, il Santo Padre, basandosi sul suo vero pentimento, cancella la scomunica. Fino ad allora, egli rimane scomunicato.
6. Quando la scomunica è cancellata, p. Lei può esercitare automaticamente il ministero episcopale?
No, non può. La cancellazione della scomunica è una cosa; la nomina episcopale è un’altra. Queste due cose sono distinte. La Santa Sede ha già detto che per alcune ragioni serie p. Lei non può essere nominato vescovo. In altre parole, anche se la sua scomunica viene cancellata, egli non ha alcun diritto ad agire come vescovo, a indossare le insegne vescovili, e ad essere chiamato vescovo.
Riguardo ai vescovi consacranti
7. Qual è lo status attuale dei sette vescovi consacranti?
Essi si sono esposti alle gravi sanzioni canoniche previste dalla legge della Chiesa (v. Dichiarazione del 4/7/2011). Ciò significa che “quando una violazione esterna è avvenuta, l’imputabilità è presunta, a meno che non appaia altrimenti in modo evidente” (Can. 1321, 3). La “imputabilità presunta” significa che c’è una ragione sufficiente per riconoscere che, attraverso l’ordinazione episcopale illegittima, questi vescovi hanno commesso di fatto un grave atto di indisciplina e perciò si presume che essi siano incorsi nella scomunica, a meno che sia provato il contrario.
8. Possono continuare il loro normale ministero episcopale?
No, essi non potrebbero, fino a che la loro “presunta imputabilità” non viene cancellata.
9. Cosa dovrebbero fare?
Prima di tutto, è loro dovere mettersi subito in contatto con la Santa Sede per [chiedere] il perdono e spiegare le ragioni per le quali essi hanno partecipato all’ordinazione episcopale illegittima, e attendere la risposta della Santa Sede.
10. E se un vescovo consacrante in coscienza pensa che egli non è incorso nella scomunica?
“Coscienza” è un luogo sacro, dove il vescovo in questione è tenuto ad essere onesto con Dio. Ma le altre persone non riescono a vedere la sua coscienza. Fino a che la “presunta imputabilità” non è cancellata, il vescovo in questione deve astenersi da ogni ministero pubblico. Intanto, egli rimane obbligato a mettersi in contatto con la Santa Sede.
11. Preti e fedeli dovrebbero evitare di ricevere i sacramenti amministrati da lui?
Sì, essi dovrebbero evitarlo, non perché preti e fedeli siano in posizione di giudicare la coscienza del vescovo in questione, ma perché la “presunta imputabilità” non è ancora cancellata.
12. Se la “presunta imputabilità” di un vescovo consacrante non è ancora cancellata, cos’altro possono fare sacerdoti e fedeli?
Prima di tutto, essi devono rimanere saldi nella loro fede e vigilare, conservando l’unità della comunità. Verso il vescovo con “presunta imputabilità”, sacerdoti e fedeli sono incoraggiati a pregare per lui e a ricordargli, quando è necessario, l’insegnamento della Chiesa. Le ordinazioni episcopali illegittime non solo violano in modo serio la disciplina, o offuscano la dottrina; soprattutto e in profondità esse feriscono la comunione della Chiesa.
È di estrema importanza pregare perché i nostri pastori siano sempre rafforzati e accompagnati dal Signore. In effetti, in Cina, vi sono vescovi ammirevoli. “Dobbiamo ringraziare il Signore – ha detto il Santo Padre – per questa presenza costante e sofferta di Vescovi, che hanno ricevuto l’ordinazione episcopale in conformità con la tradizione cattolica, vale a dire in comunione con il Vescovo di Roma, Successore di Pietro, e per mano di Vescovi, validamente e legittimamente ordinati, nell’osservanza del rito della Chiesa cattolica”.
(Benedetto XVI, Lettera alla Chiesa in Cina, n. 8).
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