Pechino, norme sulle attività religiose degli stranieri: religioni come spionaggio
Le nuove norme esigono separazione totale fra gruppi religiosi stranieri e gruppi religiosi cinesi. Esigono la sottomissione totale degli stranieri a leggi, regolamenti, politica della Cina. Controllo sui componenti del gruppo (citando nomi, visto, residenza), sul materiale usato (libri, opuscoli, audio-video), sui luoghi di raduno. Non ci devono essere simboli religiosi visibili all’esterno.
Pechino (AsiaNews) – L’Amministrazione statale per gli affari religiosi (Sara) ha diffuso una bozza di “norme dettagliate” sulle “attività religiose straniere nella Repubblica popolare cinese”. La bozza è stata pubblicata per ricevere correzioni e suggerimenti dal pubblico, ma di solito queste bozze rimangono pressoché invariate.
Il testo è costituito da 40 articoli che danno direttive sui raduni, i luoghi, le loro caratteristiche, i contenuti degli incontri, gli scambi fra stranieri e cinesi, il materiale religioso e la quantità che si può importare (libri, video, ecc…), fino alle responsabilità legali. Proprio quest’ultimo capitolo (il 4°, nn. 30-36) fa impressione perché si parla di “punizioni secondo la legge” e si citano i Regolamenti sulle attività religiose e le leggi sulle “sanzioni della pubblica sicurezza” e quelle “anti-spionaggio”.
Il sospetto che le attività religiose siano un’operazione di “spionaggio” percorre tutta la bozza. E sebbene si affermi che “la Cina rispetta la libertà religiosa degli stranieri nel suo territorio e protegge le attività religiose secondo la legge” (n. 4), ogni gruppo, individuo o attività deve sottostare a strettissime condizioni verificate ultimamente dall’Ufficio per gli affari religiosi della città, della contea, della provincia, della nazione.
Rispettare “indipendenza” e “autonomia”
Ad esempio, per esercitare attività religiose in Cina, gli stranieri devono “obbedire alle leggi, ai regolamenti, alle regole cinesi; rispettare il principio della Cina sulla indipendenza religiosa e sull’autonomia dell’organizzazione; accettare l’amministrazione legale del governo cinese; non devono usare la religione per ferire gli interessi nazionali della Cina, il pubblico interesse della società, o gli interessi e i diritti legittimi dei cittadini, e non essere contrari all’ordine pubblico e agli usi cinesi” (n. 5).
Sui termini di “indipendenza” e “autonomia” i cattolici potrebbero avere dei problemi: questi slogan vengono sempre usati per indicare una “indipendenza” dal papa e una “autonomia” dalla Chiesa universale e vengono imposti anche ora che vi è un accordo fra Cina e Santa Sede sulle nomine dei vescovi. Secondo queste bozze, infatti, uno straniero (come il papa) non può “interferire o dominare sugli affari delle organizzazioni religiose cinesi” (n. 21, 1).
A marcare ancor più il senso di “indipendenza” e di “autonomia” delle religioni cinesi, si afferma con chiarezza che le attività religiose degli stranieri devono avere solo stranieri fra i loro componenti, anche se talvolta essi possono usare “templi o chiese” locali in modo temporaneo, e domandare a personale cinese di eseguire qualche rito o sacramento (nn. 17 e 20). Un fatto curioso: tutta la documentazione per la registrazione del gruppo – che deve avere solo stranieri al suo interno – va presentata in lingua cinese! (cfr. n. 13.7).
Agli stranieri è anche vietato stabilire gruppi religiosi, attività, scuole; fare “proselitismo” fra i cittadini cinesi, reclutare seguaci o accettare donazioni da cittadini cinesi (n. 21).
Approvazione solo se “non ostili alla Cina”
Ogni gruppo deve essere registrato e attendere – “entro 20 giorni” – l’autorizzazione. Nella registrazione è necessario stilare i nomi dei partecipanti, il loro numero, la loro nazionalità, il tipo di visto, la residenza, il tipo di attività religiosa, la scadenza, gli accorgimenti di sicurezza (cfr. nn. 10, 13).
Anche il materiale religioso è sottomesso al permesso del Sara; per motivi personali non si possono introdurre nel Paese più di 10 copie di un libro, un opuscolo, o un audio-video. Per ricevere il permesso di introdurre il materiale, si deve presentare documentazione in cui si spiega il suo contenuto, che non deve “danneggiare la sicurezza nazionale della Cina” e non deve essere “contrario ai principi cinesi di indipendenza religiosa e di autogoverno” (n. 25).
Sono possibili “scambi religiosi e culturali” invitando stranieri per conferenze o corsi o sermoni (n. 22). Ma le personalità straniere devono dimostrare chiare attitudini: oltre a ubbidire alla “indipendenza” e “autonomia” di cui sopra, essi devono “non parlare o compiere azioni antagoniste verso la Cina” (n. 24) e “non essere ostili alla Cina” (n. 8).
Dopo aver presentato identità, curriculum, motivo della visita, organizzazione che l’ha richiesta, si deve attendere il permesso dell’Amministrazione statale per gli affari religiosi.
Con tutte queste limitazioni e con il volume di carte necessarie per ricevere i permessi, diverrà sempre più difficile instaurare gruppi religiosi stranieri in Cina. Diviene impossibile e illegale (“criminale”) avere rapporti con i cristiani non ufficiali; ma risulta anche difficile avere rapporti tranquilli – senza la supervisione del Sara – con i cristiani ufficiali. La situazione diviene difficile anche per gruppi stranieri che cercano di essere riconosciuti quali mormoni, quaccheri, ebrei, Testimoni di Geova.
Pur predicando di voler garantire la libertà religiosa degli stranieri, queste norme tendono a ridurre o far scomparire la loro presenza. Non per nulla – ed è un altro fatto curioso – sugli edifici (le “sedi temporanee”) che ospitano i gruppi religiosi stranieri, “non devono apparire simboli religiosi all’esterno”.
25/06/2019 11:16