Papa: anche in Vaticano riduzioni di pena per ‘buona condotta’ del condannato
Francesco ha introdotto modifiche in senso garantista ai codici penale e di procedura penale del Vaticano. I cambiamenti presi per “le mutate sensibilità dei tempi” e superare “criteri ispiratori e soluzioni funzionali ormai superati”.
Città del Vaticano (AsiaNews) – Riduzioni di pena per buona condotta o anche per attività di volontariato in lavori di pubblica utilità sono alcune delle modifiche al codice penale del Vaticano, introdotte oggi da papa Francesco con un Motu proprio “recante modifiche in materia di giustizia”.
Il documento papale spiega che “Esigenze emerse, ancor recentemente, nel settore della giustizia penale, con le conseguenti ripercussioni sull’attività di quanti, a vario titolo, vi sono interessati, richiedono una costante attenzione a rimodulare la vigente normativa sostanziale e processuale che, per taluni aspetti, risente di criteri ispiratori e soluzioni funzionali ormai superati”.
Di fatto, seguendo “le mutate sensibilità dei tempi”, Francesco introduce anche una serie di misure di tipo garantista, come la sospensione del dibattimento nel caso di legittimo impedimento da parte dell’imputato.
In materia di diritto penale la novità è rappresentata dalla previsione di uno sconto di pena da 45 a 120 giorni per ogni anno di pena restrittiva già scontata al condannato che durante l’esecuzione della pena “abbia tenuto una condotta tale da far presumere il suo ravvedimento ed abbia proficuamente partecipato al programma di trattamento e reinserimento”. Nel momento in cui la pena diventa esecutiva, il condannato elabora d’intesa col giudice “un programma di trattamento e reinserimento contenente l’indicazione degli impegni specifici che assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni”. Il condannato può proporre “lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, di attività di volontariato di rilievo sociale nonché condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa”.
Per quanto riguarda il codice di procedura penale si abolisce il cosiddetto “processo in contumacia” per il quale se l’imputato non si fosse presentato, il giudizio avveniva sulla base della documentazione raccolta senza possibilità di testimoni della difesa. Ora invece se l’imputato rifiuta di assistere all’udienza senza che sia dimostrato un legittimo impedimento, si procede con il normale processo considerandolo rappresentato dal suo difensore. Se invece l’imputato non si presenta all’udienza e sia dimostrata l’impossibilità di comparire “per legittimo e grave impedimento, ovvero se per infermità di mente sia nell’impossibilità di provvedere alla propria difesa”, il tribunale o il giudice unico è tenuto a sospendere il dibattimento.
Un’altra modifica mirante a velocizzare i procedimenti giudiziari, riguarda il secondo e terzo grado di giudizio. Si stabilisce infatti che “l’ufficio del promotore di giustizia esercita in autonomia e indipendenza, nei tre gradi di giudizio, le funzioni di pubblico ministero e le altre assegnategli dalla legge”. Fino ad oggi era previsto che in caso di ricorso in appello e poi in cassazione, la pubblica accusa fosse rappresentata da un magistrato diverso rispetto a quello che l’ha condotta nel primo processo.
Da ciò dovrebbe venire una velocizzazione i procedimenti, dato che sarà lo stesso ufficio che ha sostenuto la pubblica accusa in primo grado a sostenerla anche negli eventuali altri gradi di giudizio.
(nella foto: Vaticano, inaugurazione dell’anno giudiziario)
28/06/2012
18/03/2024 16:34