Costituzione irakena: rispetto dell'islam e voglia di democrazia (Scheda)
Risultato di un accordo tra le parti sciite e curde del paese, la costituzione irakena è vista da più parti nel paese come un segnale di speranza, ma anche come il difficile tentativo di far convivere il rispetto dei principi islamici e il desiderio di abbracciare quelli democratici. Il testo manca dell'appoggio dei sunniti, contrari a federalismo, distribuzione dei proventi sul petrolio e timorosi di perdere il peso politico esercitato sotto Saddam Hussein. Ma vi sono perplessità anche tra chi vede insufficienti garanzie al rispetto di diritti umani, libertà religiosa, parità delle donne.
Di seguito riportiamo alcuni dei punti principali del testo.
Principi generali e rapporti con il mondo arabo: "La Repubblica di Iraq è una nazione indipendente e sovrana con un regime democratico, federale, parlamentare". (Art. 1). "L'Iraq è un paese multietnico, multiconfessionale, e multiculturale. Esso è parte del mondo islamico e la sua popolazione araba fa parte di una nazione araba". (Art. 3). Questa clausola è avversata dai sunniti che volevano definire l'intero paese come una nazione araba. I curdi non sono un'etnia araba.
"Gli irakeni sono uguali di fronte alla legge senza discriminazioni di sesso, etnia, nazionalità, origine, colore, religione, setta, credo, opinione o status". (Art. 14). Il popolo esprime la propria sovranità attraverso il voto diretto e segreto (Art. 5).
Religione: L'Art. 2 della costituzione istituisce l'Islam come religione ufficiale di stato e una fonte primaria della legislazione, garantisce "l'identità islamica" della maggioranza del popolo iracheno e richiede che nessuna legge contraddica le "indiscusse" regole dell'islam. Allo stesso tempo richiede che le leggi non contraddicano i principi democratici e le libertà basilari. Salvaguarda inoltre la libertà religiosa, come richiesto dai cristiani e altre minoranze. L'Art. 10 impegna lo stato alla protezione dei luoghi di culto, ma è caduta la richiesta sciita di assegnare uno speciale status agli esponenti più alti del clero. Gli articoli 40 e 41 garantiscono la libertà di celebrare i riti religiosi (sotto Saddam erano proibiti alcuni riti sciiti).
Minoranze: l'Art. 4 definisce ampi diritti per le minoranze etniche, specialmente i curdi. Sia il curdo che l'arabo diventano le lingue ufficiali e dovranno comparire entrambe su documenti ufficiali, banconote, passaporti e francobolli. I bambini delle minoranze turcomanna, assira e armena potranno studiare le loro lingue nelle scuole pubbliche.
Terrorismo, fondamentalismo, partito Baath: l'Art. 7 mette fuori legge gruppi che esortano al razzismo, al takfir (apostasia, colpa per cui in diversi paesi islamici è prevista la pena di morte, ndr), o al terrorismo, "specialmente il partito Baath saddamista e i suoi simboli". L'Art. 145 prevede la prosecuzione dell'attività della commissione incaricata di rimuovere i membri del partito Baath dagli incarichi di governo. I sunniti avevano chiesto garanzie per i membri del partito Baath di basso e medio livello dell'era di Saddam che rischiavano l'esclusione da vita pubblica, e non volevano menzione della purga nella costituzione.
Milizie: l'Art. 9 proibisce la formazione di milizie all'infuori del quadro delle forze armate.
Libertà civili: l'Art. 36 garantisce la libertà di parola, stampa e assemblea, "fino a quando non viola l'ordine pubblico e la moralità". Donne: l'Art. 39 autorizza gli iracheni a definire "il loro status personale" in base alle proprie credenze, integrando le leggi civili su matrimonio, divorzio ed eredità con la possibilità di rivolgersi al clero in materia di diritto di famiglia. I conservatori religiosi volevano inizialmente porre il diritto di famiglia solo sotto la giurisprudenza del clero, ciascuno nell'ambito della propria confessione religiosa. L'Art. 151 riserva il 25% dei seggi del parlamento alle donne. Non è stato accolto l'emendamento che limitava questa prescrizione ad un periodo di soli otto anni
Parlamento: gli articoli da 47 a 63 definiscono un sistema bicamerale composto da un Consiglio dei rappresentanti e da un Consiglio dell'Unione. La prima camera, ad elezioni diretta (un rappresentante ogni 100 mila abitanti) ha il potere legislativo e di controllo dell'azione di governo. Vota la fiducia ai membri dell'esecutivo e può votare l'impeachment del presidente.
Esecutivo: Gli articoli da 64 a 84 definiscono il potere del presidente, che è largamente rappresentativo. Il vero potere nel campo politico e della sicurezza è nelle mani del primo ministro e del suo governo. I sunniti preferivano una presidenza forte, ma gli altri gruppi, memori di Saddam Hussein, erano contrari.
Corte Suprema: l'Art. 90 permette sia ai giuristi che agli esperti di legge islamica di sedere nella Corte Suprema federale. Gli sciiti volevano una corte separata che esaminasse le leggi da punto di vista islamico, ma gli altri si sono opposti duramente temendo un Consiglio dei guardiani di stile iraniano.
Petrolio: l'Art. 110 assegna al governo federale il compito di amministrare i giacimenti petroliferi, ma rimane vago sulla distribuzione "equa" delle risorse che dovrebbe essere regolata in base alla demografia di ogni regione.
Federalismo: gli articoli da 113 a 116 definiscono l'Iraq come uno stato federale e prevedono che più province possano formare una regione, dopo aver ottenuto la maggioranza semplice in un referendum locale. Questo è il punto che è più osteggiato dai sunniti, che lo considerano una ricetta per spaccare il paese lungo linee etniche e settarie. Regioni e governatorati inoltre possono aprire uffici rappresentativi in ambasciate e missioni diplomatiche straniere con lo scopo di portare avanti affari sociali e culturali e lo sviluppo locale.